ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012 ART. 1, COMMA 32
Pubblicata la delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 con cui si forniscono indicazioni alle Amministrazioni pubbliche sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012.
Resta invariata la modalità di comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio di ogni anno. Quest’anno, poiché il 31 gennaio cade di domenica, la scadenza è da intendersi 1 febbraio.
Fonte: Autorità Nazionale Anticorruzione
Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016
Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015.
Il CONSIGLIO dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
nell’adunanza del 20 gennaio 2016;
VISTO l’art. 19, comma 3, d. l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114, che ha previsto la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stesse svolti all’ANAC;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO l’art. 1, comma 16, lettera b) della legge n. 190/2012, che dispone che le pubbliche Amministrazioni assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi inclusa la modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate;
VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, così come integrato dall’art. 8, comma 2, della 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, che prevede l’obbligo di trasmettere alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (ora ANAC) le informazioni di cui al punto precedente con cadenza semestrale;
VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, secondo periodo, che specifica che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici;
VISTO l’art. 1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell'articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012 il termine del 31 gennaio ivi indicato al 31 marzo 2013;
VISTO l’obbligo a carico delle Amministrazioni, ai sensi del predetto art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, di trasmettere le informazioni sopra indicate, in formato digitale, all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC, di seguito, Autorità) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini;
VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, terzo periodo, che demanda all’Autorità l’individuazione, con propria deliberazione, delle informazioni rilevanti e delle relative modalità di trasmissione;
VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, quarto periodo, che demanda all’Autorità il compito di trasmettere alla Corte dei Conti, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’elenco delle Amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui sopra, in formato digitale standard aperto;
VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 che prevede, per i casi di omissione della trasmissione o della comunicazione l’applicazione dell’art. 6, comma 11, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
VISTO il d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e, in particolare, l’art. 11 che individua l’ambito di applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni e l’art. 37 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO l’art. 62-bis del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), che istituisce, presso l'Autorità, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), definita base di dati di interesse nazionale dall’art. 60 dallo stesso Codice, in cui confluiscono i dati previsti dall'articolo 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO l’art. 6-bis, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede che i dati acquisiti ai sensi dell’art. 7, comma 8, del medesimo Codice fanno parte della BDNCP;
VISTO l’art. 7, comma 8, lettere a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all’Osservatorio dei contratti pubblici i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell’art. 7, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei Contratti Pubblici, di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili;
VISTO il Comunicato del Presidente del 15 luglio 2011 che, in attuazione della legge n. 106/2011, ha uniformato a 40.000 euro la soglia minima di importo per la rilevazione dei dati dei contratti pubblici, per i settori ordinari e speciali, di servizi e forniture a quella dei lavori;
VISTO il Comunicato del Presidente del 29 aprile 2013 che ha aggiornato a 40.000 euro la soglia minima delle comunicazioni ex art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici a far data dal 1° gennaio 2013;
VISTO l’art. 8, comma 1 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 luglio 2012, n. 94) che con finalità di trasparenza ha demandato all'Osservatorio dei Contratti Pubblici la pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice dei Contratti Pubblici, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura;
VISTO il Comunicato dell’Autorità del 18 dicembre 2012, con il quale è stata resa nota l’attivazione del Portale Trasparenza ai sensi dell’art.8, comma 1, del d.l. n. 52/2012;
CONSIDERATO che in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 bis e 7 del Codice dei Contratti Pubblici e di cui all’articolo 8, comma 1, del d.l. 52/2012, l’Autorità già rileva e pubblica sul proprio sito istituzionale, rispettivamente tramite il sistema di monitoraggio dei contratti pubblici (SIMOG) ed il Portale Trasparenza, per contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, la gran parte delle informazioni individuate dall’art. 1, comma 32, primo periodo della legge n. 190/2012;
CONSIDERATO che l’obbligo di trasmettere l’informazione relativa all’elenco degli operatori partecipanti alle procedure di scelta del contraente è assolto mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS secondo le modalità indicate nella deliberazione dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare la deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013, che si intende integralmente sostituita dalla presente, sia in esito alla modifica introdotta all’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015, sia al fine di riunire in un unico atto a carattere generale le indicazioni fornite ai soggetti interessati con la deliberazione citata e con i Comunicati del Presidente del 22 maggio 2013 e del 13 giugno 2013;
CONSIDERATO che sono pervenute all’Autorità numerose richieste di chiarimento anche a seguito della modifica normativa descritta al punto precedente di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015;
RITENUTO che si rende necessario fornire ai soggetti interessati ulteriori indicazioni operative;
DELIBERA
Art. 1 Definizioni
- Ai fini degli adempimenti di cui alla presente delibera, si intende per:
- TRASMISSIONE, l’invio, in formato digitale, all’Autorità, delle informazioni indicate dal comma 32 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
- PUBBLICAZIONE, l’esposizione, sui siti web istituzionali dei soggetti ricadenti nell’ambito di applicazione della legge n. 190/2012, delle informazioni individuate dall’art. 1, comma 32, della medesima legge, in formato digitale standard aperto, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
- COMUNICAZIONE, l’invio all’Autorità della comunicazione relativa all’avvenuta pubblicazione dei dati in formato digitale standard aperto e della URL di pubblicazione;
- ADEMPIMENTO, la pubblicazione completa dei dati sul sito web istituzionale dei soggetti indicati dal comma 32 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, e la loro completa trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, all’Autorità. Alla luce del chiaro disposto del comma 32 richiamato, un adempimento parziale equivale ad inadempimento e comporta l’irrogazione della sanzione prevista dalla legge;
- FORMATO DIGITALE STANDARD APERTO, il formato dei dati di tipo aperto come definito dall’art. 68, comma 3, del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- AMMINISTRAZIONI ED ENTI, i soggetti individuati dall’art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012 , nonché i soggetti individuati dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. 33/2013 che operano come stazioni appaltanti;
- CIG, il codice identificativo della gara;
- SMARTCIG, CIG in modalità semplificata utilizzato per micro-contrattualistica (contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, affidati ai sensi dell’art. 125 del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando) e contratti esclusi in tutto o in parte dell’applicazione del Codice;
- PORTALE TRASPARENZA, il sistema di pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni mediante filtri di ricerca tra cui l'amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico aggiudicatario e l'oggetto di fornitura, istituito in adempimento del disposto dell’art. 8, comma 1, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94) e disponibile all’indirizzo http://portaletrasparenza.avcp.it/;
- PEC, la Posta Elettronica Certificata.
Art. 2 Oggetto
- La presente Deliberazione, al fine di garantire la corretta osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, comma 32, della l. 190/2012, descrive le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti, individua le modalità e i tempi di pubblicazione delle stesse e richiama le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi medesimi da parte dei soggetti responsabili. Inoltre, il presente atto individua le informazioni rilevanti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di trasmissione dei dati all’Autorità e le relative modalità.
Art. 3 Informazioni oggetto di pubblicazione
- Le Amministrazioni e gli Enti pubblicano e aggiornano tempestivamente sul proprio sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, le informazioni indicate all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 relative ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al comma 16, lett. b) del medesimo articolo.
- Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Amministrazioni e gli Enti pubblicano in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto le informazioni di cui al comma 1 riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione (fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e alle procedure i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti.
- Gli obblighi di pubblicazione di cui al presente articolo riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall’acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all’esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito. Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della l. 190/2012, detti obblighi di pubblicazione si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie.
Art. 4 Descrizione delle informazioni oggetto di pubblicazione
- Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte delle Amministrazioni e degli Enti sono le seguenti:
Dato |
Descrizione |
CIG |
Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri) |
Struttura proponente |
Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente |
Oggetto del bando |
Oggetto della procedura di scelta del contraente |
Procedura di scelta del contraente |
Procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
Aggiudicatario |
Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
Importo di aggiudicazione |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell’IVA |
Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture |
Importo delle somme liquidate |
Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell’IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto |
Art. 5 Soggetto responsabile della pubblicazione
- Le Amministrazioni e gli Enti individuano i soggetti tenuti alla elaborazione e alla pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 tenendo conto di quanto previsto nel Programma Triennale per la Trasparenza o in altri atti organizzativi.
Art. 6 Standard da utilizzare per la pubblicazione
- I dati di cui all’articolo precedente devono essere pubblicati in un formato digitale standard aperto che ne consenta l’analisi e la rielaborazione. A tal fine le Amministrazioni e gli Enti di cui all’art. 1 della presente deliberazione devono utilizzare il formato XML secondo gli schemi XSD definiti nel documento “specifiche tecniche” disponibile sul sito dell’Autorità.
Art. 7 Durata della pubblicazione
- Nel rispetto delle previsioni dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dati e le informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012 sono pubblicati sul sito web delle Amministrazioni e degli Enti per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino alla conclusione del contratto stipulato all’esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento.
- Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i dati e le informazioni sono conservate e rese disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”.
Art. 8 Obbligo di trasmissione dei dati all’Autorità e possibilità di esportazione degli stessi
-
Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa e nelle more del ridisegno integrato dei sistemi informatici dell’Autorità, gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 si intendono assolti nelle modalità di seguito indicate:
- per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie effettuate, ai sensi dell’art. 7, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti Pubblici all’Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza;
- per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi Smart CIG o SIMOG;
- per tutte le informazioni non acquisite ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG o AVCPASS l’obbligo di trasmissione si intende assolto tramite la pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione e successiva comunicazione della URL di pubblicazione secondo quanto previsto al successivo art. 9.
- L’Autorità pubblica sul proprio sito web le informazioni acquisite con le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, mettendo a disposizione delle Amministrazioni e degli Enti la funzionalità per l’esportazione in formato aperto dei dati. Tale funzionalità consente ai soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di riacquisire i dati già trasmessi in un formato idoneo ad agevolare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti web istituzionali delle informazioni di cui all’articolo 1, comma 32, della l. 190/2012, previa verifica, aggiornamento e integrazione dei dati stessi.
Art. 9 Comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dei dati all’Autorità per le finalità di vigilanza
- Al fine di consentire l’esercizio dell’attività di vigilanza sull’osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, ferme restando le indicazioni fornite nell’articolo precedente, i soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti a trasmettere all’Autorità mediante PEC all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti internet delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012. Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l’ultima comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l’Autorità eseguirà le verifiche di competenza.
- La comunicazione di cui al comma precedente deve essere effettuata a cura del soggetto che ha provveduto alla relativa pubblicazione con le modalità indicate nel documento “specifiche tecniche”. Non saranno ritenute valide le comunicazioni effettuate con modalità diverse.
Art. 10 Controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione
- Il responsabile per la trasparenza, nominato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013 dalle Amministrazioni e dagli Enti di cui all’art. 1 della presente deliberazione, controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e di comunicazione all’Autorità previsti dall’art. 1, comma 32 della l. 190/2012 assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e comunicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Restano ferme le responsabilità in capo ai soggetti tenuti all’elaborazione e alla pubblicazione dei dati.
Art. 11 Rapporto degli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 con gli obblighi di pubblicazione o comunicazione previsti da altre disposizioni di legge
- Gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in esame non sostituiscono gli obblighi di pubblicazione o comunicazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e da altre disposizioni normative.
Art. 12 Inadempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione
- L’omissione, in tutto o in parte, della pubblicazione o dell’aggiornamento dei dati, il ritardo nell’adempimento o il mancato rispetto delle indicazioni fornite al riguardo con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comportano l’esercizio del potere d’ordine da parte dell’Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. 190/2012 e dell’art. 45 del d.lgs. 33/2013.
- La mancata, incompleta o tardiva comunicazione all’Autorità ai sensi dell’art. 9 della presente deliberazione o il mancato rispetto delle indicazioni fornite con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comporta l’avvio del procedimento finalizzato all’applicazione della sanzione prevista all’art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/06 nei confronti del soggetto responsabile della comunicazione individuato dalle Amministrazioni o dagli Enti.
- Le fattispecie di cui a precedente comma 1 saranno, altresì, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell’art. 1, comma 32, della l. 190/2012.
Il Presidente
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 gennaio 2016
Il Segretario: Maria Esposito