Decreto Semplificazioni: domicilio digitale da comunicare entro il 1° ottobre
Fonte: Wolters Kluwer
Domicilio digitale
Nel decreto viene più volte ribadito il concetto di domicilio digitale, che altro non è che un recapito digitale (legato a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o Recapito Qualificato, quando sarà disponibile) inserito nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e reso disponibile alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi per le comunicazioni con i cittadini.
Al fine di dare effettiva attuazione alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012), si impone che le imprese costituite in forma societaria comunichino entro il 1° ottobre 2020 il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Registro delle imprese.
Sanzioni per le imprese
Le imprese diverse da quelle di nuova costituzione che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio.
Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorso tale periodo senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria di cui al precedente paragrafo.
Per quanto concerne le imprese di nuova costituzione, l'ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di iscrizione priva del domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.
Per le imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, resta valida la misura per cui siano sottoposte alla sanzione pari al triplo rispetto a quella prevista dall'articolo 2194 del codice civile, previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.
Diffida ad adempiere per i professionisti
Restano, inoltre, confermate le misure per i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza: in questi casi è stato introdotto l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
Giro di vite per Collegi e Ordini
Anche per i Collegi o Ordini restano in vigore le misure previste da luglio: così come i professionisti sono obbligati a comunicare il proprio domicilio digitale e/o eventuali aggiornamenti al Collegio o Ordine di appartenenza, gli stessi Collegi o Ordini sono tenuti a fornire gli elenchi dei domicili digitali relativi ai propri iscritti comunicandoli all’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis, D.Lgs. n. 82/2005).
Il reiterato rifiuto di ottemperare a tale comunicazione da parte di un Collegio o di un Ordine costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell’Ordine stesso ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.
Le altre novità in ambito PEC
Illustrate le principali conferme previste dalla conversione in legge del Decreto Semplificazioni in materia di Posta Elettronica Certificata (art. 37), restano comunque ferme anche le seguenti ulteriori semplificazioni:
- misure per favorire l’accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese: con l’art. 24 viene modificato l’art. 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) in modo che nell’Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese siano indicati non solo gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini o collegi professionali, ma anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato;
- semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale: con l’art. 28 vengono introdotte misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni al fine di superare le problematiche derivanti dalla mancata comunicazione da parte di numerose amministrazioni del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata. L’assenza di un indirizzo PEC presso cui notificare atti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione comporta, infatti, un rallentamento del processo di digitalizzazione della giustizia;
- semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi: con l’art. 40 vengono introdotte misure volte ad accelerare e semplificare la procedura di purgazione dei beni oggetto di liquidazione nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, prevedendo esclusivamente la trasmissione telematica del decreto di cancellazione via PEC ed eliminando così la obsoleta prassi corrispondente alla presentazione dell'atto amministrativo in formato cartaceo.