Le PA hanno 15 gg per accettare o rifiutare la fattura, devono riportare obbligatoriamente il CIG?
17-03-2015 - fatturazione elettronica pa
risposta:
Nel decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 si riporta:
Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2.
Quindi, sebbene non siano obbligatori, le fatture devono necessariamente contenere il Codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP). Ci sono alcuni casi di esclusione, ma in generale la regola è che, se le fatture non conterranno questi elementi, la PA non potrà pagarle. L’obiettivo è di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti. Quindi le fatture senza CIG/CUP passano la validazione dello SdI di Sogei e risulteranno emesse, ma poi le PA potrebbero non procedere al pagamento.
Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2.
Quindi, sebbene non siano obbligatori, le fatture devono necessariamente contenere il Codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP). Ci sono alcuni casi di esclusione, ma in generale la regola è che, se le fatture non conterranno questi elementi, la PA non potrà pagarle. L’obiettivo è di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti. Quindi le fatture senza CIG/CUP passano la validazione dello SdI di Sogei e risulteranno emesse, ma poi le PA potrebbero non procedere al pagamento.