L´impronta per i documenti conservati nel 2013 va comunque mandata all´Agenzia delle Entrate? Per i documenti conservati fino al 26 giugno 2014 va creata l´impronta?
17-03-2015 - fatturazione elettronica pa
risposta:
Alla luce delle nuove disposizioni, sembra corretto ritenere che l’impronta per i documenti conservati nel 2013 debba essere comunque inoltrata all’Agenzia delle Entrate, in quanto al momento dell’Entrata in vigore del DMEF 17 giugno 2014 i documenti fiscali relativi al 2013 dovrebbero essere già stati correttamente conservati ai sensi del DMEF 23 gennaio 2004, il quale prevede anche l’invio dell’impronta all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, alla luce di quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 7 del DMEF 17 giugno 2014, dovendosi applicare ai documenti conservati nel 2013 le norme del DMEF 23 gennaio 2004, l’interpretazione delle attuali disposizioni porta a ritenere che per gli stessi debba comunque inviarsi l’impronta all’Agenzia delle Entrate, salvo che sul punto non intervengano istruzioni diverse da parte della stessa Agenzia.
Sulla scorta di analoghe motivazioni, invece, per i documenti fiscali relativi al 2014, anche qualora gli stessi siano stati già conservati ai sensi del DMEF 23 gennaio 2004 prima della data di entrata in vigore del DMEF 17 giugno 2014, appare possibile non inviare la relativa impronta all’Agenzia delle Entrate.
In effetti, all’art. 5 del previgente DMEF 23 gennaio 2004 si prevedeva che “Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, il soggetto interessato o il responsabile della conservazione, ove designato, al fine di estendere la validità dei documenti informatici trasmette alle competenti Agenzie fiscali, l’impronta dell’archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale”.
Da ciò si desume che il termine previsto dalla norma, in base alla quale l’impronta dovrebbe essere inviata entro il mese successivo al termine della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, consentirebbe di sfruttare la previsione di cui al comma 4 dell’art. 7 del DMEF 17 giugno 2014, in cui si stabilisce che i documenti conservati in osservanza delle regole tecniche di cui al DMEF 23 gennaio 2004 possono essere riversati in un sistema di conservazione elettronico tenuto in conformità alle disposizioni del DMEF 17 giugno 2014.
In definitiva, dunque, i documenti fiscali relativi all’anno 2014 e correttamente conservati ai sensi delle regole tecniche previgenti (che prevedevano l’invio dell’impronta all’Agenzi delle Entrate) possono essere riversati in un sistema di conservazione tenuto in conformità al nuovo DMEF che non prevede l’invio dell’impronta.
Tuttavia, anche tale interpretazione può ritenersi valida sempre qualora non intervengano diverse istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Sulla scorta di analoghe motivazioni, invece, per i documenti fiscali relativi al 2014, anche qualora gli stessi siano stati già conservati ai sensi del DMEF 23 gennaio 2004 prima della data di entrata in vigore del DMEF 17 giugno 2014, appare possibile non inviare la relativa impronta all’Agenzia delle Entrate.
In effetti, all’art. 5 del previgente DMEF 23 gennaio 2004 si prevedeva che “Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, il soggetto interessato o il responsabile della conservazione, ove designato, al fine di estendere la validità dei documenti informatici trasmette alle competenti Agenzie fiscali, l’impronta dell’archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale”.
Da ciò si desume che il termine previsto dalla norma, in base alla quale l’impronta dovrebbe essere inviata entro il mese successivo al termine della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, consentirebbe di sfruttare la previsione di cui al comma 4 dell’art. 7 del DMEF 17 giugno 2014, in cui si stabilisce che i documenti conservati in osservanza delle regole tecniche di cui al DMEF 23 gennaio 2004 possono essere riversati in un sistema di conservazione elettronico tenuto in conformità alle disposizioni del DMEF 17 giugno 2014.
In definitiva, dunque, i documenti fiscali relativi all’anno 2014 e correttamente conservati ai sensi delle regole tecniche previgenti (che prevedevano l’invio dell’impronta all’Agenzi delle Entrate) possono essere riversati in un sistema di conservazione tenuto in conformità al nuovo DMEF che non prevede l’invio dell’impronta.
Tuttavia, anche tale interpretazione può ritenersi valida sempre qualora non intervengano diverse istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.