SPLIT PAYMENT: PASSA PER INTERNET LA VERIFICA DEI SOGGETTI OBBLIGATI
Il fornitore potrà verificare direttamente nell´anagrafica Ipa la categoria di appartenenza dell´ente pubblico acquirente, ferma restando la facoltà di interpello nei casi dubbi
Con la circolare 1/E del 9 febbraio 2015, l´Agenzia delle Entrate illustra l´ambito applicativo dello split payment, il meccanismo di sdoppiamento del pagamento introdotto dalla legge di stabilità 2015 con l´inserimento, nel Dpr 633/1972, del nuovo articolo 17-ter.
A partire dall´1 gennaio scorso, infatti, le pubbliche amministrazioni, in relazione agli acquisiti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato, devono pagare ai fornitori solo il corrispettivo, versando invece direttamente all´erario l´Iva, regolarmente addebitata in fattura.
Come chiarisce il documento di prassi, sono tenuti a applicare lo split payment per gli acquisiti effettuati sia in ambito non commerciale, ossia in veste istituzionale, sia nell´esercizio di attività d´impresa:
lo Stato e gli altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica
gli enti pubblici territoriali e i relativi consorzi tra gli stessi, costituiti ai sensi dell´articolo 31 del Tuel, nonché le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di Comuni.
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative Unioni regionali
gli istituti universitari
le aziende sanitarie locali
gli enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato
gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico
gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.
Sono invece fuori dall´ambito di applicazione della disciplina le operazioni effettuate nei confronti degli enti previdenziali privati o privatizzati (in quanto la natura pubblica è un requisito imprescindibile per l´applicazione della norma), delle aziende speciali e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un´organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell´interesse della collettività. Pagamento dell´Iva secondo le modalità ordinarie anche per gli Ordini professionali, gli enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti, le Arpa, gli Automobile club provinciali, l´Aran, l´Agenzia per l´Italia digitale, l´Inail e l´Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica. Tali enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, perseguono infatti fini propri, ancorché di interesse generale.
Il fornitore (ma anche l´acquirente) potrà comunque verificare direttamente in rete la categoria di appartenenza e i riferimenti dell´ente pubblico, consultando l´Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), alla pagina http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.
Tale elenco anagrafico, precisa la circolare, non può però ritenersi esaustivo e, pertanto, qualora dovessero permanere dei dubbi sull´applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l´operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all´Agenzia delle Entrate (articolo 11 della legge 212/2000).
La circolare precisa infine che non sono sanzionabili le violazioni eventualmente commesse anteriormente all´emanazione della stessa, nell´incertezza dell´applicazione della norma.
Pertanto, se le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, hanno corrisposto al fornitore l´Iva a esse addebitata in relazione a operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia liquidato secondo le modalità ordinarie l´imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione.
Se, invece, il fornitore ha erroneamente emesso fattura con l´annotazione "scissione dei pagamenti", sarà necessario effettuare una correzione ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso, le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l´Iva relativa all´operazione ricevuta.
Con la circolare 1/E del 9 febbraio 2015, l´Agenzia delle Entrate illustra l´ambito applicativo dello split payment, il meccanismo di sdoppiamento del pagamento introdotto dalla legge di stabilità 2015 con l´inserimento, nel Dpr 633/1972, del nuovo articolo 17-ter.
A partire dall´1 gennaio scorso, infatti, le pubbliche amministrazioni, in relazione agli acquisiti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato, devono pagare ai fornitori solo il corrispettivo, versando invece direttamente all´erario l´Iva, regolarmente addebitata in fattura.
Come chiarisce il documento di prassi, sono tenuti a applicare lo split payment per gli acquisiti effettuati sia in ambito non commerciale, ossia in veste istituzionale, sia nell´esercizio di attività d´impresa:
lo Stato e gli altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica
gli enti pubblici territoriali e i relativi consorzi tra gli stessi, costituiti ai sensi dell´articolo 31 del Tuel, nonché le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di Comuni.
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative Unioni regionali
gli istituti universitari
le aziende sanitarie locali
gli enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato
gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico
gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.
Sono invece fuori dall´ambito di applicazione della disciplina le operazioni effettuate nei confronti degli enti previdenziali privati o privatizzati (in quanto la natura pubblica è un requisito imprescindibile per l´applicazione della norma), delle aziende speciali e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un´organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell´interesse della collettività. Pagamento dell´Iva secondo le modalità ordinarie anche per gli Ordini professionali, gli enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti, le Arpa, gli Automobile club provinciali, l´Aran, l´Agenzia per l´Italia digitale, l´Inail e l´Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica. Tali enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, perseguono infatti fini propri, ancorché di interesse generale.
Il fornitore (ma anche l´acquirente) potrà comunque verificare direttamente in rete la categoria di appartenenza e i riferimenti dell´ente pubblico, consultando l´Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), alla pagina http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.
Tale elenco anagrafico, precisa la circolare, non può però ritenersi esaustivo e, pertanto, qualora dovessero permanere dei dubbi sull´applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l´operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all´Agenzia delle Entrate (articolo 11 della legge 212/2000).
La circolare precisa infine che non sono sanzionabili le violazioni eventualmente commesse anteriormente all´emanazione della stessa, nell´incertezza dell´applicazione della norma.
Pertanto, se le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, hanno corrisposto al fornitore l´Iva a esse addebitata in relazione a operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia liquidato secondo le modalità ordinarie l´imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione.
Se, invece, il fornitore ha erroneamente emesso fattura con l´annotazione "scissione dei pagamenti", sarà necessario effettuare una correzione ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso, le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l´Iva relativa all´operazione ricevuta.
Fonte: FiscoOggi